Previdenza professionale:

Previdenza per la vecchiaia, in caso di morte o invalidità con vantaggi fiscali

La previdenza professionale (detta anche LPP, 2° pilastro o cassa pensione) é obbligatoria per gli impiegati. Gli indipendenti possono assicurarsi facoltativamente presso la cassa pensione dei loro dipendenti oppure presso la cassa pensione della loro associazione professionale (per i medici dentisti presso le Fondazioni di Previdenza della SSO).

La LPP é una legge quadro, che statuisce prescrizioni minime per la parte obbligatoria a riguardo dei contributi e delle prestazioni (Cifre salienti Swiss Life). Ogni istituzione di previdenza è libera di offrire, nell’ambito obbligatorio, delle prestazioni che si estendono oltre il minimo legale e di regolamentare la parte così detta sovraobbligatoria in base al suo regolamento. Le Fondazioni di Previdenza della SSO sfruttano questo margine di manovra proponendo diversi piani di previdenza.

Cifre salienti AVS/AI/LPP/LAINF

Il datore di lavoro deve contribuire al minimo nella misura del 50% ai premi LPP dei suoi dipendenti soggetti all’obbligo assicurativo (costi salariali). Il resto dei premi può essere loro trattenuto dal salario in rate mensili.

Il datore di lavoro deve annunciare ogni nuovo dipendente soggetto all’obbligo assicurativo entro 10 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, e notificare ogni uscita al più tardi 30 giorni prima della cessazione dell’attività lavorativa

Trattamento fiscale del 2° pilastro

Titolare/Contributi per la propria previdenza professionale

  • Premi ordinari: deducibili totalmente, di cui almeno il 50% dai costi di gestione correnti dello studio, e questo si traduce in un risparmio sui contributi AVS
  • Acquisto d’anni d’anzianità: deducibili totalmente
  • Durante la durata della previdenza professionale: Le aspettative sulle future pretese, l’avere di vecchiaia, gli interessi sull’avere di vecchia sono completamente esenti da tassazione

Flessibilità del 2° pilastro

  • Le prestazioni in forma di rendite sottostanno alla tassazione ordinaria sul reddito
  • Le prestazioni in forma di capitale sottostanno a una tassazione unica, che viene calcolata in modo separato dal resto del reddito e che comporta un’aliquota di tassazione di 1/5 dell’aliquota determinante secondo le tariffe per l’imposta federale. In tutti i Cantoni la tassazione avviene in modo separato dal resto del reddito seguendo i metodi più disparati sia per le rendite che per il prelievo in capitale, applicando tariffe particolari

Metodi applicabili per un'ottimizzazione fiscale

  • Acquisti d’anni d’anzianità
  • Acquisto e finanziamento di sostanza immobiliare abitativa ad uso proprio (Il ritiro anticipato di capitale o il pegno sono entrambi possibili. A partire dal 50mo anno d’età valgono le prescrizioni sull’ammontare massimo in materia)
  • Versamenti anticipati totali o parziali delle prestazioni di vecchiaia a partire dal 58mo anno d’età sia per donne che per uomini.
  • Mantenimento attivo della previdenza professionale fino al massimo del 70mo anno d’età

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